Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.
Art. 10
 (Rendicontazione)
1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 8, il rendiconto nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato.