Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce, all'interno del sistema regionale dell'apprendimento permanente, il particolare rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nel contesto dell'apprendimento non formale.
2. Al fine di promuovere la centralità e il benessere della persona e la sua realizzazione personale, culturale e sociale, di favorire la partecipazione, l'integrazione e l'inclusione sociale, nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, la Regione sostiene le attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nei limiti previsti dalla presente legge.