Art. 8
(Regolamento di attuazione)
1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.