Art. 5
(Accordi con enti pubblici e soggetti terzi)
1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall'
articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.
2. Per il raggiungimento delle finalitā previste dalla presente legge, la Regione č autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assitenziali.