Legge regionale 10 novembre 2017 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 2

(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie destinate alla concessione di un contributo straordinario all'associazione Sci club 70 ASDR per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della pista di sci artificiale sita nel Comune di Duino Aurisina.

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'associazione Sci club 70 ASDR alla PromoTurismoFVG corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati le modalità e i termini per la rendicontazione del contributo nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

5. Per le finalità previste dall'articolo 46 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), al fine dell'utilizzo delle ulteriori risorse a ciò destinate, i soggetti beneficiari possono presentare domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo la parola: << proprietà>> sono inserite le seguenti: << o comunque nella disponibilità>>.

7. La fruibilità turistica delle infrastrutture realizzate dagli enti pubblici con i contributi di cui all'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistiche e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), può essere conseguita anche mediante la gestione delle infrastrutture stesse da parte di terzi, purché gli enti pubblici ne garantiscano il vincolo di destinazione turistica per la durata originariamente prevista e provvedano a comunicare annualmente il rispetto del vincolo medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. Alle domande di cui all'articolo 106, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché a quelle presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della medesima legge regionale sul bando emanato entro il 31 marzo 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

9. Al comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e)>>.

10.

( ABROGATO )

(2)

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi in ambito sociale e il miglior utilizzo degli immobili adibiti a uso di abitazione nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.), i complessi condominiali e gli alloggi con funzione di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, di proprietà dell'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono affidati in gestione all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste (Ater), al fine di mantenere la destinazione locatizia in essere.

13. Con convenzione, da stipularsi tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana e l'Ater, sono stabilite le modalità per la gestione degli immobili di cui al comma 12.

(14)

14. La convenzione di cui al comma 13 è senza oneri a carico dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

(15)

15.

( ABROGATO )

(16)

16. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.>>

17. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è abrogata.

18. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche alle domande già presentate per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno << 2017>> è sostituito dal seguente: << 2018>>.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento pari a 1.400.000 euro, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a creare, nell'ambito degli agglomerati industriali di Tolmezzo e Amaro anche al di fuori della zona omogenea D1 del PRGC vigente, un contesto favorevole per l'insediamento di attività industriali e artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.

21. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

22. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

23. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 54.

25. Nell'ambito delle iniziative volte a favorire e sostenere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a) della stessa legge regionale 20/2006, a sollievo degli oneri relativi ai costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate nel biennio 2015 e 2016, rimasti a carico delle cooperative sociali che non hanno beneficiato di analoghi contributi, per la suddetta finalità e per le medesime spese, a valere sui fondi gestiti dalle Province per il periodo di riferimento.

26. Le cooperative sociali destinatarie dell'intervento di cui al comma 25 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale e al Servizio competente in materia di incentivazione della cooperazione sociale secondo le modalità fissate con decreto del Direttore centrale che approva l'apposita modulistica.

27. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 25 le cooperative sociali che nell'anno 2017 presentano anche una domanda di contributo per le iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione.

28. Il contributo è concesso, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito dell'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità della domanda. L'ammontare del contributo spettante è determinato applicando alla spesa ritenuta ammissibile la percentuale di contribuzione prevista, con riferimento al periodo di mantenimento in occupazione del personale svantaggiato, per i contributi concessi per la medesima finalità dalla Provincia competente per territorio in base alla sede legale della cooperativa sociale istante.

29. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

30. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui e ne ha comunicato all'Amministrazione regionale gli elementi di dettaglio entro il 15 settembre 2017, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2018IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2019IMPORTO DISPONIBILITA' ANNUALITA' 2020
COSILT-Consorzio di Sviluppo economico locale di Tolmezzo98.734,0098.734,0098.592,04

(4)(5)

31. Le disponibilità di cui al comma 30 sono trasferite ai consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

32. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 30 e 31 è destinata la spesa complessiva di 102.140,84 euro suddivisa in ragione di 51.070,42 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

33. I consorzi di sviluppo economico locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata, possono presentarla entro il 15 gennaio 2018, anche in deroga a quanto prescritto dal combinato disposto del comma 2, lettera a), del medesimo articolo e dell'articolo 9, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 84.

(1)

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>) destinate al finanziamento degli interventi incentivanti di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2018.

35. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

(3)(6)(13)(19)

36. Le iniziative di cui al comma 35 sono attuate tramite i soggetti gestori dei cluster di cui all'articolo 15, commi 2 bis, 2 ter e 2 ter.1, della legge regionale 3/2015, nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e, con riferimento al cluster di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, dell'Assessore competente in materia agroalimentare, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c).

(7)(17)(18)(20)

37. Per l'anno 2017 i programmi di cui al comma 36 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e possono riferirsi a iniziative già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017.

38. Per le finalità previste dai commi 35 e 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

39.

( ABROGATO )

(8)

40.

( ABROGATO )

(9)

40 bis. Le risorse annuali destinate a sostenere le iniziative di cui al comma 35 sono suddivise in misura uguale fra tutti i soggetti attuatori di cui al comma 36. La riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse stanziate annualmente a favore dei cluster è effettuata con deliberazione della Giunta regionale di variazione del bilancio finanziario di gestione.

(11)

40 ter. L'attuazione delle iniziative di cui al comma 35 da parte del soggetto gestore del cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015, non rientra tra le attività specifiche per le quali viene riconosciuto il rimborso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3, commi da 6 a 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

(12)

41.

( ABROGATO )

(10)

42. Per le finalità previste dai commi 39 e 40 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

43. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole << straordinaria manutenzione>> sono aggiunte le seguenti: << di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche>>.

44. Dopo il comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016, è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>

45. È fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un termine straordinario entro il quale le cooperative e le associazioni interessate ai contributi previsti dall'articolo 2, commi da 56 a 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), possono presentare domanda di contributo secondo le modalità determinate dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 62 del citato articolo 2.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

47. Per il finanziamento delle domande di contributo di cui al comma 45 presentate nell'anno 2017 nel termine previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui al comma 55.

48. Le spese sostenute dai Consorzi di sviluppo economico locale per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza finanziate con trasferimenti aggiuntivi e specifici trasferiti da parte di soggetti terzi non sono sottoposte ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente.

49. L'Unione territoriale intercomunale del Gemonese è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3110 del 2 dicembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Opere complementari in Comune di Gemona del Friuli per la realizzazione della pista ciclabile Venzone-Gemona del Friuli-Trasaghis - Ciclabile Centro Studi" approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2017.

50. L'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane è autorizzata a utilizzare l'economia contributiva sul finanziamento pluriennale concesso con il decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3050 del 29 novembre 2010 per la realizzazione del progetto definitivo "Interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione nell'edificio adibito a latteria in località Pradis di Sopra nel Comune di Clauzetto - gruppo C" , approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Ente con deliberazione n. 105 dell'11 settembre 2017.

51. Le Unioni territoriali intercomunali di cui ai commi 49 e 50 provvederanno alla ridefinizione dell'oggetto del contratto di mutuo stipulato, ai fini dell'acquisizione delle risorse per la copertura finanziaria dei lavori originariamente previsti, dalle Comunità montane a cui sono subentrate, dandone comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

52. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole << entro due anni dalla nomina>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 giugno 2018>>.

53. Al comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << in montagna>> sono inserite le seguenti: << , nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità>>.

54. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 55.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.

Note:

Parole aggiunte al comma 33 da art. 2, comma 9, L. R. 44/2017

Comma 10 abrogato da art. 2, comma 10, L. R. 44/2017 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017.

Parole aggiunte al comma 35 da art. 2, comma 35, L. R. 45/2017

Parole sostituite al comma 30 da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 45/2017

Prospetto riepilogativo sostituito da art. 2, c. 37, lett. b), L.R. 45/2017.

Comma 35 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 36 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 39 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

Comma 40 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

10  Comma 41 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

11  Comma 40 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

12  Comma 40 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2018 , con effetto dall'1 gennaio 2019, come disposto dall'art. 2, c. 2, L.R. 25/2018.

13  A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 35 dell'art. 2, L.R. 45/2017 modificativo del c. 35, del presente articolo.

14  Parole sostituite al comma 13 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

15  Parole sostituite al comma 14 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

16  Comma 15 abrogato da art. 72, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019

17  Parole sostituite al comma 36 da art. 2, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Parole aggiunte al comma 36 da art. 2, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

19  Parole soppresse al comma 35 da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021

20  Parole soppresse al comma 36 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021