Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilitā.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono destinati a sostenere anche interessi passivi e altri oneri finanziari derivanti da finanziamenti ottenuti o da contratti di mutuo per le fattispecie previste.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.