Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
2. Le imprese a cui sono stati concessi ma non ancora erogati finanziamenti agevolati per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 18/2004, al fine di consentire l'effettiva e completa realizzazione dei piani, possono chiedere la concessione di aiuti in conto capitale ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 con le modalità e nei limiti di importo previsti dal relativo regolamento di attuazione.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 20.
6.
Al settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole << del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente>> sono sostituite dalle seguenti: << di quattro punti percentuali>>.

7. Al fine di garantire l'operatività delle associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le iniziative realizzate e programmate nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge medesima, i seguenti contributi:
a) alle associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 23/1999: un contributo pari al novanta per cento delle spese, nel limite massimo di 10.000 euro;
b) alle altre associazioni dei tartufai: un contributo pari al settanta per cento delle spese, nel limite massimo di 5.000 euro.
8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
10. I contributi di cui al comma 7 sono concessi e integralmente liquidati con decreto del direttore del Servizio competente in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata l'ulteriore somma di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 20.
12. Al fine di sostenere il settore della pioppicoltura anche a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nell'anno in corso, nel 2017 le domande per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 possono essere presentate anche dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 20 dicembre 2017 ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)).
13. Al fine di evitare il doppio finanziamento per la medesima superficie, qualora il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto per la sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dell'aiuto richiesto ai sensi del comma 12 è subordinata al ritiro, in tutto o in parte, della domanda già presentata.
14. In conformità a quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle more dell'adozione del regolamento sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), per il 2017, i frantoi che moliscono una quantità annuale di olive inferiore a 1.500 quintali sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).
15.
Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è sostituito dal seguente:
<< 5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.>>

16. Al fine di garantire il prosieguo su base territoriale delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui all' articolo 21 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le convenzioni in essere sono prorogate fino al 30 giugno 2020.
17. A decorrere dall'1 gennaio 2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A alla presente legge, previa accettazione scritta del contraente.
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 16 e 17 si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 5, L. R. 20/2018
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.