Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.
Art. 13
 (Conferme e devoluzioni di contributi)
1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per la manutenzione e la gestione delle piste da fondo site sul territorio regionale, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Comune di Duino Aurisina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso all'Associazione F. Deciani di Martignacco con decreto 8 giugno 2012, n. 5368/2012 per l'importo di 52.679,26 euro annui per lavori eseguiti sulla scuola materna, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco.
10. La parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco presenta domanda di devoluzione unitamente alla documentazione attestante il passaggio di gestione della scuola materna dall'Associazione F. Deciani di Martignacco alla Parrocchia, con la quale si dimostri che i debiti e i crediti, compreso il mutuo bancario assistito dal contributo, presenti nello stato patrimoniale dell'Associazione, vengono presi in carico dalla parrocchia.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Trieste il contributo di 2.105.000 euro concesso con decreto 17 maggio 2016, n. 2244/TERINF per i lavori denominati "Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali" per il diverso intervento denominato "Intervento per la collocazione dell'Immaginario Scientifico nel Magazzino 26".
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Trieste, presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di conferma del contributo con il nuovo cronoprogramma dei pagamenti al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che con decreto di conferma fissa i nuovi termini di inizio e fine lavori.
14. È confermata la modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2100, in favore del Comune di Basiliano.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 820.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per l'anno 2017 e di 246.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 9.
16. L'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), per l'organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative formative, individuate dal programma regionale degli Ecomusei, che risultano ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dell'iniziativa formativa finanziata, nonché di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.
17. Per le finalità di cui al comma 16 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.
18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui, concesso con decreto n. 2906/CULT.5SP 1 del 12 ottobre 2012, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione dell'area degli impianti sportivi", a favore di nuovi e distinti interventi, da realizzarsi per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.
20. In attuazione del comma 18 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 19, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai singoli lotti funzionali, nonché a fissare un univoco termine di rendicontazione del contributo.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 910.000 euro concesso al Comune di Muggia, con decreto n. 1028/STI del 7 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la "realizzazione di una struttura destinata a servizi semiresidenziali e residenziali per disabili in località Aquilinia-Muggia" per il diverso intervento relativo al "secondo stralcio del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente del terrapieno di Acquario".
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Muggia presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.
23. L'Ente Parco Prealpi Giulie è autorizzato a destinare il finanziamento di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, ottenuto per la realizzazione di un recinto faunistico costituente lotto funzionale del progetto "Riqualificazione del complesso ricettivo Pian dei Ciclamini" successivamente al riparto delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2241 alla realizzazione del miglioramento funzionale dell'albergo-foresteria-punto informativo di Pian dei Ciclamini costituente lotto funzionale del medesimo progetto, previa presentazione alla struttura competente in materia di biodiversità del relativo cronoprogramma delle attività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
25. Per le finalità di cui al comma 24 il Comune di Enemonzo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento aggiornato.
26. Ai sensi del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 8/2024
2 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 8/2024
3 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 8/2024