Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.
Art. 12
 (Interventi del servizio funzione pubblica)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 17 del comma 3 della legge regionale 18/2016, si intendono confermate le competenze dell'Avvocatura della Regione.
5. Tenuto conto del posticipo all'1 gennaio 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016 e al fine, quindi, di assicurare la necessaria continuità operativa e funzionalità alla struttura direzionale della Regione competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca, nell'ambito dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la durata del relativo incarico dirigenziale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 agosto 2018.
7. Le risorse aggiuntive di cui al comma 6 non potranno in nessun modo essere destinate all'incremento delle risorse stabili dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
8. I criteri per la determinazione dei risparmi strutturali di cui al comma 6 e la contestuale conseguente quantificazione dei risparmi medesimi sono determinati nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2018; tale determinazione costituisce presupposto necessario per il concreto utilizzo dei risparmi.
9. La Giunta regionale, sentiti CAL, ANCI e UNCEM, definisce la percentuale di risorse aggiuntive, nel limite massimo di cui al comma 6, nonché i criteri per la distribuzione delle risorse medesime per il finanziamento delle voci del trattamento accessorio a carico dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dei singoli bilanci.
10.
Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 33, L. R. 44/2017
2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 36, L. R. 44/2017 nel testo modificato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
3 Comma 6 interpretato da art. 11, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 6 interpretato da art. 9, comma 48, L. R. 13/2022