Art. 9
(Salute e politiche sociali)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi di cui al
comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono destinati a sostenere anche interessi passivi e altri oneri finanziari derivanti da finanziamenti ottenuti o da contratti di mutuo per le fattispecie previste.
3.
All'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole <<
Al Benzachi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
La compagnia dei genitori scatenati>>;
b)
al comma 12 le parole <<
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37>>.
4.
Dopo il
comma 5 ter dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), č aggiunto il seguente:
<<5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici č autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.>>
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.