Art. 6
(Trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 le parole <<
senza oneri>> sono sostituite dalle seguenti: <<
senza costi tariffari di competenza regionale>>;
b)
nella rubrica dell'articolo 12 le parole <<
di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di collaudo>>;
c)
al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<
di motorizzazione civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di collaudo>>.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 9/2022