Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 6

(Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali)

1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:

a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'"Elenco";

b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;

c) la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'"Elenco";

d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.