Art. 9
(Norme transitorie)
1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli Venezia Giulia, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l'articolo 6, commi da 61 a 64 della
legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il
decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'
articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2- Disciplina organica del turismo).
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione il Programma regionale delle iniziative del CAI di cui all'
articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano).