Art. 8
(Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, anche per il tramite delle sezioni regionali, di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.