Art. 6
(Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali)
1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2.
Le funzioni tecniche e organizzative di cui al comma 1 comprendono:
a) l'individuazione delle strutture alpine regionali di proprietą o nella disponibilitą del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, da inserire nell'"Elenco";
b) la predisposizione di un piano di manutenzione e ammodernamento annuale dei sentieri, dei rifugi alpini, escursionistici e dei bivacchi di alta quota;
c)
la pianificazione da parte del CAI FVG della segnaletica ufficiale, sia orizzontale che verticale, delle strutture alpine regionali inserite nell'"
Elenco";
d) la valutazione tecnica delle proposte di realizzazione di nuovi sentieri o di nuove strutture di ricovero alpino.