1.
Possono essere inserite nell'"
Elenco", le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:
a)
per i sentieri:
1) il numero del sentiero;
2) l'eventuale denominazione dell'itinerario;
3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
4) le località sul percorso e le relative quote;
5) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
6) i punti di appoggio sul percorso;
7) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
8) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
b)
per le strutture di ricovero alpino:
1) la località;
2) la tipologia di struttura;
3) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;
4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;
c)
per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:
1) il numero del sentiero a cui afferiscono;
2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
3) le località sul percorso e le relative quote;
4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.
2. L'inserimento nell'"Elenco" delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).