Legge regionale 06 novembre 2017, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Art. 3
 (Definizione delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.
4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.