Legge regionale 06 novembre 2017, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) č autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), relativamente agli interventi in conto capitale, č autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.