Legge regionale 06 novembre 2017, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 7 bis aggiunto da art. 8, comma 47, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 2
 (Ruolo del CAI FVG)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e in conformità alla legge 91/1963, il CAI FVG provvede:
a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
b) all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, e in materia di attività collegate con la manutenzione delle opere alpine, nonché per la formazione dei relativi istruttori e operatori;
c) alla prevenzione degli infortuni in montagna, anche attraverso consulenze tecniche fornite all'Amministrazione regionale e agli enti locali per l'individuazione di criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali di cui all'articolo 4, di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
e) alla manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco regionale delle strutture alpine regionali;
f) alla manutenzione e gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
g) alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture alpine regionali;
h) a svolgere funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali ai sensi dell'articolo 6;
i) a promuovere ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano regionale, nonché alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
Art. 3
 (Definizione delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici.
4. Sono strutture di ricovero alpino i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dagli articoli 33 e 35 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
5. Sono itinerari ciclo-escursionistici alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.
Art. 5
 (Requisiti per l'inserimento nell'"Elenco")
1.
Art. 7
 (Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, di seguito Programma, per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare.
2. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività:
a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche;
b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) attività di formazione e aggiornamento dell'"Elenco";
f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 47, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), relativamente agli interventi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano);
b) l'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
c) l'articolo 180, comma 1, lettera qqq) della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
d) l'articolo 9, comma 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
e) gli articoli da 1 a 13 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali);