Art. 7 bis
(Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche)
1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo č presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attivitā. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalitā di rendicontazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 47, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.