Art. 4
(Elenco delle strutture alpine regionali)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito "Elenco", secondo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Copia dell'"Elenco" e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.