Legge regionale 06 novembre 2017, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
Art. 2
 (Modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione)
3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.
4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.