﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 ottobre 2017

      , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Collaudo degli impianti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.</p></p></body></html>