﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 ottobre 2017

      , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In attuazione dell'               articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span> Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della    parte seconda del decreto legislativo 152/2006    , è adottato dalla Giunta regionale.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6 bis. </span>L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 6/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 6/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole soppresse al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 3/2024</p></p></body></html>