Art. 30
(Controlli e ispezioni)
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni.
2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017