Art. 7
(Rapporti istituzionali)
1. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti.
2. L'Amministrazione regionale può promuovere rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per la rilevazione e l'analisi delle problematiche di carattere scientifico inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
3. L'Amministrazione regionale ai fini dell'attuazione del modello di economia circolare, di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'
articolo 2135 del codice civile, stipula accordi con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'
articolo 206 del decreto legislativo 152/2006.