Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 15
 (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 155, comma 1, L. R. 6/2021
4 Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 4, comma 51, lettera a), L. R. 13/2022
5 Numero 3 bis) della lettera b) del comma 2 aggiunto da art. 4, comma 51, lettera b), L. R. 13/2022
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 51, lettera c), L. R. 13/2022
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 51, lettera d), L. R. 13/2022
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 51, lettera e), L. R. 13/2022
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 51, lettera f), L. R. 13/2022
10 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 51, lettera g), L. R. 13/2022