Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 13
 (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 6/2019
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 3/2024