Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 12
 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
4. Il Piano, in conformità all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, prevede:
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016, dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019