Art. 6
(Attività di informazione sui rifiuti)
1. La Regione, i Comuni e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, sono tenuti, in attuazione del principio della trasparenza, alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni in ordine alla pianificazione e alla programmazione di settore, nonché alle conseguenti strategie operative.
2.
La Regione, al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità delle informazioni in coerenza con la pianificazione regionale di settore:
a) promuove la comunicazione coordinata sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi;
b) coordina le iniziative degli enti pubblici volte a incoraggiare la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.