Art. 31
(Sanzioni)
2. L'omessa comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.