Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 3
 (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.