Art. 29
(Referente tecnico per la gestione dell’impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti č preposto un referente tecnico per la gestione dell'impianto il cui nominativo č comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Un referente tecnico per la gestione dell'impianto č presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attivitā dell'impianto stesso.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024