Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4 Comma 7 sostituito da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5 Ai sensi dell'art. 78, c. 3, L.R. 3/2024, i soggetti di cui alla lettera b) del presente comma che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui al comma 2 ter. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.