Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attivitą e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalitą di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.