Art. 3
(Tavolo ludico regionale)
1.
Presso la Direzione regionale competente in materia č istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle prioritā e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'articolo 5;
b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'articolo 5.
2.
Il Tavolo č composto da:
a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;
b) un esperto indicato dall'Universitā degli Studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attivitā oggetto della presente legge;
c) un esperto indicato dall'Universitā degli Studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attivitā oggetto della presente legge;
d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.
3. Il Tavolo č costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Č riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017