Legge regionale 06 ottobre 2017, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attivitā ludico-motoria-ricreativa.
Art. 3
3. Il Tavolo č costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Č riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017