Art. 2
(Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attivitą libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialitą affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attivitą ludico-motoria-ricreativa č finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le etą, di diverse abilitą e di varie categorie sociali.
2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attivitą ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di prioritą ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3.