Legge regionale 06 ottobre 2017, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.
Art. 5
 (Bando)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'articolo 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.
4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.
5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 124, lettera a), L. R. 45/2017
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 124, lettera b), L. R. 45/2017