Art. 1
(Finalitą e obiettivi)
1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attivitą ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di etą, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.