Legge regionale 22 settembre 2017 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

Art. 12

(Norme finanziarie e contabili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014.

(1)(2)

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società.

(3)

3. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue:

a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 10, L. R. 43/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 26, lettera a), L. R. 45/2017

Comma 2 sostituito da art. 11, comma 26, lettera b), L. R. 45/2017