Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.
Capo II
 Funzioni e attività in materia di viabilità
Art. 4
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 5 bis abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
4 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 6 abrogato da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 9 sostituito da art. 11, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.