Art. 2
(Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 26/2014, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.
2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il
Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dall'1 gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.