1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse ai sensi della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).