Legge regionale 04 agosto 2017 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 3

(Risorse agricole e forestali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge regionale 14/2016.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2017 aiuti per abbattere i costi sostenuti dagli apicoltori biologici con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

9. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi agli apicoltori a titolo de minimis.

10. Le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 8 sono presentate da ciascuna azienda entro il 30 ottobre 2017 con riferimento alle spese sostenute nell'anno in corso. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e sono corredate dei documenti di spesa delle imprese interessate, e della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ai contributi de minimis.

11. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, nella misura massima del 100 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di 1.500 euro ad azienda. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte.

12. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

13. Al fine di definire situazioni pregresse, la corresponsione della contribuzione in conto interessi per finanziamenti di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), continua, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di alienazione, successiva alla scadenza del vincolo di destinazione, dei fondi rustici oggetto dei finanziamenti.

14. La Regione sostiene le imprese agricole che possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dalle gelate dell'aprile 2017.

15. Per le finalità di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

16. I finanziamenti di cui al comma 15 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2016, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.

17. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 16 e dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

18. I finanziamenti di cui al comma 15 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.

19. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.>>;

b) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata.

20. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali spese, costi, e passività aggiuntive impreviste in relazione alla gestione dell'Accordo di finanziamento sottoscritto dall'Autorità di Gestione per l'attivazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 74.430 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

22. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione dei vini della D.O.C. Friuli o Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo de minimis al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G per lo svolgimento di attività di promozione finalizzate a rafforzare l'immagine e il consumo dei prodotti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

23. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche, nonché specifica le spese da sostenere.

24. Non sono ammissibili a contributo le attività di cui al comma 22 che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.

25. Il contributo di cui al comma 22 è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 24. Il contributo è erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta corredata della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. un contributo per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia".

28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , e in particolare dell'articolo 24, che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al comma 27.

29. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.

30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

31. Per la finalità di smaltimento delle carcasse prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 giugno 2017, n. 20 (Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus)), è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un finanziamento per lo svolgimento di monitoraggi diretti (radiotelemetrico) e indiretti (raccolta e valutazione di campioni biologici), informatizzazione dei dati dei diversi Centri di recupero animali selvatici (CRAS) in ambito biologico, ecologico, sanitario, supporto scientifico specializzato, finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze della fauna selvatica, con creazione di un network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

33. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 32, predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 ottobre 2017 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017, di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

35. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 2 dopo le parole <<è rilasciata>> sono inserite le seguenti: <<senza la frequenza del corso di cui al comma 1 e>>;

b)

( ABROGATA )

(6)

36. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici.>>;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Canoni relativi alle concessioni)

1. L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo 03, comma 2, e dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993.

2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, sono trattenuti nella misura del 70 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 30 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 70 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.>>.

37. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'Ente tutela pesca e della gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il Consiglio direttivo e il Presidente dell'Ente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla nomina dei corrispondenti organi previsti dalla disciplina di riforma e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

38. I bilancioni di pesca esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinati alla pesca professionale, sono autorizzati annualmente all'attività di pesca, con apposito provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente, previa presentazione di specifica istanza corredata di copia delle dovute concessioni di utilizzo dei beni pubblici: concessione dello specchio acqueo, concessione del Consorzio di bonifica, dichiarazione che trattasi di attività ricreativa e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ente rilasciante l'autorizzazione.

(2)(3)

39. Il limite del pescato, per le attività di cui al comma 38, è stabilito in 20 kg per settimana; ogni pescata dovrà essere immediatamente registrata sugli appositi moduli e con le modalità individuate dal provvedimento autorizzativo.

39 bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva.

(4)

39 ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva previsto dall'articolo 26 della medesima legge.

(5)

40. Il canone per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 38 è determinato dall'Amministrazione comunale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.

Note:

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Parole aggiunte al comma 38 da art. 3, comma 31, lettera a), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 38 da art. 3, comma 31, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 39 bis aggiunto da art. 3, comma 31, lettera b), L. R. 13/2019

Comma 39 ter aggiunto da art. 3, comma 31, lettera b), L. R. 13/2019

Lettera b) del comma 35 abrogata da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.