Legge regionale 04 agosto 2017, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte capitale relative all'anno 2017, è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 11 milioni di euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
12. Per l'ottenimento dei contributi, l'associazione di cui al comma 11 presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, in relazione alle spese sostenute con riferimento all'anno scolastico 2015-2016.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 1.312.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ONLUS, Sezione Provinciale di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno 2017.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e può cumularsi con altri analoghi nei limiti della spesa effettivamente documentata.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
23. Le strutture di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 18 (Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi), non sono soggette alle disposizioni di cui al regolamento recante la definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LaLuna ONLUS impresa sociale con sede a San Giovanni di Casarsa (PN) un contributo straordinario di 350.000 euro a sostegno della realizzazione di un progetto sulla vita indipendente anche ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 350.000 euro a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) con sede a Gradisca d'Isonzo un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla normativa per la sicurezza degli edifici destinati ai disabili.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 200.000 euro, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
39. Nelle more del perfezionamento degli atti che determinano le procedure di istruttoria delle domande e di erogazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015, in conformità con quanto previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA, gli importi delle erogazioni bimestrali di MIA effettuate in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 180/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216), qualora erogati in difetto o in eccesso per indisponibilità di informazioni puntuali relative agli importi da detrarre ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 e agli importi spettanti a titolo di SIA, sono compensati con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
41. L'importo di cui al comma 40 è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di un apposito accordo.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
43.
L'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria)
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Assemblea dell'Unione si avvale del supporto di una apposita Commissione. I Sindaci possono delegare alla partecipazione, anche in via permanente, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 18.>>.

50.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), prima delle parole <<il 25 per cento>> è inserita la seguente: <<almeno>>.

51.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola <<spettacoli>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)>>.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA ONLUS con sede a Trieste un contributo di 80.000 euro per la realizzazione della recinzione di una struttura di ricovero per animali.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" un contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone finalizzate all'adeguamento del sistema viario contestuale alla realizzazione del nuovo ospedale.
58. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 57 l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" presenta domanda, corredata della documentazione progettuale approvata anche dal Comune di Pordenone, alla Direzione competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.
59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
61. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 60, le modalità per il loro utilizzo e sono disciplinate le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.
62. Il contributo di cui al comma 60 è articolato in misura decrescente nell'arco di tre anni, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.
63. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di integrazione sociosanitaria nelle modalità definite dal regolamento di cui al comma 61.
65. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro alla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli per il perseguimento dei fini istituzionali.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.
69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 37/2017
2 Parole sostituite al comma 12 da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole soppresse al comma 60 da art. 8, comma 2, L. R. 44/2017
4 Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 30, L. R. 45/2017
5 Parole aggiunte al comma 24 da art. 11, comma 11, L. R. 12/2018
6 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 21, L. R. 25/2018
7 Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Comma 44 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9 Comma 45 abrogato da art. 24, comma 1, lettera j), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
10 Comma 47 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
11 Comma 48 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
12 Comma 18 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 88, L.R. 5/1994, con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 24 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
15 Comma 25 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020
16 Comma 49 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
17 Lettera g) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 10 bis, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.