Art. 15
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a O trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 3, Tabella A2 e dall'articolo 11, comma 34, Tabella M.