Legge regionale 04 agosto 2017, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 3.322.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
5.
All'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono apportate le seguenti modifiche:

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
6. All'articolo 17 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 17 della legge regionale 9/2017, come modificato e integrato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento previsto con riferimento all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 9/2017, con riferimento alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. In riferimento all'erogazione delle risorse relative al trasferimento del fondo di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 25/2016, non si applicano le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
12. Le Unioni territoriali intercomunali che hanno nominato l'organo collegiale di revisione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avvalersi di tale organo fino alla sua scadenza triennale.
15. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo siano pervenute agli uffici regionali oltre il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma 9.
16. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora i dati utili ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale 18/2015 siano pervenuti agli uffici regionali competenti in materia di finanza locale in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 15, primo periodo.
17. Per l'anno 2017 gli enti locali comunicano la scadenza dell'incarico dei propri revisori almeno quarantacinque giorni prima della scadenza stessa, mediante pubblicazione nell'Albo on line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
18.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), dopo le parole <<si conclude>> è inserita la parola <<entro>>.

20. All'articolo 8 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.
3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.
3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.
3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.
3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.>>;

21.
Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:

28.
In considerazione dell'avviato procedimento di soppressione delle Province, disciplinato dalla legge regionale 20/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018 i sovracanoni rivieraschi di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono interamente attribuiti ai Comuni rivieraschi.

29.
Per effetto della legge regionale 20/2016, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 233 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le Province commissariate del Friuli Venezia Giulia.

(9)
31.
Al comma 32 bis dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, dopo le parole <<e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda),>>, sono inserite le seguenti: <<nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016),>>.

33. Le risorse di cui al comma 32 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa da ciascuna Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato, per ciascuna Provincia, nelle lettere da a) a d) del comma stesso.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 1.728.720 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
36. I servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo provvedono alla ricognizione dei contributi di cui al comma 35, indicando per ciascun contributo se sussista o meno la necessità del mantenimento dell'obbligo di rendicontazione, e ne trasmettono l'elenco al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
37. Per le finalità previste dal comma 35, con riferimento alle risorse pluriennali concesse dalle Province ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e dell'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi concessi nella misura già quantificata dalle Province e utilizzano eventuali economie di spesa per interventi riferiti alle medesime finalità, ai sensi del combinato disposto dell'allegato B, numero 5, lettera a), e dell'allegato C, numero 5, lettera a), dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014.
38.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo le parole <<suo funzionamento>> sono aggiunte le seguenti: <<, nell'ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale>>.

39. In relazione alle previsioni dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, la Regione assicura:
b) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale del maggior gettito IMU dovuto dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2017;
c) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.
40. In relazione a quanto disposto dal comma 39, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei dati relativi al 2016 inviati, anche informalmente, dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggior e minor gettito IMU 2016 e 2017 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.
41. In caso di incapienza delle quote del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 39, lettere a) e b), per la parte residua, avviene mediante versamento diretto dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2017.
43. Le entrate derivanti dal disposto di cui al 41, previste in 6 milioni di euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
44. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate, per l'anno 2017, tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 39.
47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 450.000 euro ripartiti in 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
48. Per le particolari esigenze organizzative, la Regione assegna all'Unione territoriale intercomunale Collinare un contributo straordinario di 65.000 euro annui per il triennio 2017-2019. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 195.000 euro, suddivisa in ragione di 65.000 auro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
54. Per la finalità prevista al comma 50 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.
56.
L'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 78
 (Disciplina delle spese di propaganda elettorale)
3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.
4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.
6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.>>.

57. Le disposizioni di cui all'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, trovano applicazione a decorrere dalle elezioni amministrative 2017 per i Comuni sopra i 30.000 abitanti e dalle elezioni amministrative 2018 per i restanti Comuni.
58. In sede di prima applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, il termine di cui al comma 3 scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.
59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 39 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017
2 Lettera c bis) del comma 39 aggiunta da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole aggiunte al comma 42 da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 37/2017
4 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5 Comma 50 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
6 Comma 51 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
7 Comma 52 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
8 Comma 53 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 20/2018
9 Parole soppresse al comma 29 da art. 13, comma 9, L. R. 20/2018
10 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
11 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, commi 4 e 4 bis, L.R. 9/2017.
12 Comma 27 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.