Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Capo II

Disposizioni in materia di costruzioni

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), dopo le parole <<Titolo I, capo II>> sono aggiunte le seguenti: <<e capo III>>.

2. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)

1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.>>.

Art. 42

(Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il costo delle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici, nei limiti delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 850 ( Legge regionale 16/2009, articolo 3, comma 4. Compensazione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2009), assunta in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 16/2009.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzatala spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.