Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 62

(Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 57 della legge regionale 22/2007)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare, nei casi in cui gli interventi siano stati conclusi e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, anche qualora non siano stati rispettati i termini fissati nel provvedimento di concessione. A rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in, materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Ente beneficiario presenta specifica dichiarazione attestante che l'intervento è stato realizzato con buon esito nel rispetto dei valori storico culturali e, nel caso di beni catalogati, in conformità al progetto approvato dalla competente Soprintendenza.