Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Art. 6

(Accelerazione delle procedure)

1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria.

(1)

1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale 19/2009, né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici.

(2)

2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.

3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 3/2018

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.